IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 10 della legge n. 133  del  13  maggio  1999,  recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,
n. 56 recante disposizioni in materia  di  federalismo  fiscale,  che
stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con
compartecipazioni regionali  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
l'aumento della compartecipazione  all'accisa  sulle  benzine  e  con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del  predetto  decreto  legislativo  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   che    prevede    la
rideterminazione  delle  aliquote  relative  alla   compartecipazione
all'imposta  sul  valore  aggiunto  e  all'accisa  sulle  benzine   e
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; 
  Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  prevede  che  l'ammontare  di  detto
fondo  sia  considerato  nella  determinazione  della   aliquota   di
compartecipazione; 
  Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti  soppressi  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
e dell'art. 1, comma 59 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (si
rinvia alla Tabella 1 allegata); 
  Considerato che l'art. 28, comma 1, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta  2011,
dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  che  al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12  dell'art.  3
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  concernente   la   quota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina   senza   piombo   per
autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario; 
  Visto l'art. 31-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,
che, nel rinviare all'anno 2023 i meccanismi di  finanziamento  delle
funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio
2011,  n.  68,  ha  confermato  fino  all'anno  2022  i  criteri   di
determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione   all'IVA   come
disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000; 
  Vista la delibera CIPE n. 20 del 14 maggio 2020 che ha ripartito il
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2020; 
  Vista la successiva delibera CIPE n. 35 del 29 aprile 2021  che  ha
previsto un'integrazione al riparto delle disponibilita'  finanziarie
per il finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  per  l'anno
2020,   stabilendo,   nella   tabella   D,   un   incremento    della
compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario di: 
    a)   1.061.507.512   euro   (1.256.633.983   euro   incluso    il
finanziamento destinato alle Autonomie speciali) ai  sensi  dell'art.
1, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b) 366.637.876 euro (430.975.000 euro  incluso  il  finanziamento
destinato alle Autonomie speciali) ai sensi dell'art. 2, comma 10 del
decreto-legge n. 34 del 2020 (si rinvia alla Tabella 2 allegata); 
  Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 7 ottobre 2021; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'aliquota della  compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella  misura  del  70,14  per
cento per l'anno 2020. 
  2. L'aliquota di cui al comma  1  va  commisurata  al  gettito  IVA
complessivo, di cui all'art. 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato,  capitolo  1203,
articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2018. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in  base
alle vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 dicembre 2021 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi           
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 17